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Le principali novità per le imprese e i professionisti introdotte dalla Legge di Stabilità 2012
La Legge di Stabilità per l’anno 2012 è stata l’occasione per il Governo uscente di intervenire per la quarta volta negli ultimi mesi in materie di interesse generale. Le novità contenute nella legge presentano indubbi punti di criticità in merito alla loro corretta interpretazione ed applicazione che, stante l’imminenza dell’entrata in vigore prevista nella maggior parte dei casi il 1° gennaio 2012, necessiteranno dei dovuti chiarimenti. Riassumiamo le principali novità che interessano le imprese e i professionisti:
Ü SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI: è consentita la costituzione di società tra professionisti (Stp), aventi come oggetto l’esercizio di una o più attività professionali regolamentate.
La costituzione può avvenire sotto forma di società di persone, di capitali ovvero di cooperative.
Ü SINDACO UNICO: nelle società a responsabilità limitata le funzioni di controllo non saranno più svolte da un organo collegiale (Collegio sindacale), ma da un Sindaco unico. Nelle società per azioni aventi ricavi o Patrimonio netto inferiore a 1 milione di euro, lo statuto può prevedere un sindaco unico in luogo dell’organo collegiale.
Ü BILANCIO SEMPLIFICATO: le società a responsabilità limitata che non hanno l’obbligo di nomina del Collegio sindacale possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato da definirsi con D.M. da adottarsi entro il 30/03/12.
Ü LIQUIDAZIONI IVA: i limiti per la liquidazione periodica Iva trimestrale sono equiparati a quelli previsti per l’applicazione del regime di contabilità semplificata.
Ü ESONERO DA TENUTA CONTABILIT: i contribuenti in regime di contabilità semplificata, vale a dire € 400.000,00 per le attività di prestazione di servizi ed € 700.000,00 per altre attività, e i lavoratori autonomi, che effettuano incassi e pagamenti esclusivamente con strumenti di pagamento tracciabili, possono sostituire con gli estratti conto bancari la tenuta delle scritture contabili.
Ü DISTRIBUTORI DI CARBURANTE: il reddito d’impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante viene ridotto in misura forfetaria dei seguenti importi:
- 1,1% dei ricavi fino a euro 1.032.000,00;
- 0,6% dei ricavi oltre a euro 1.032.000,00 e fino a euro 2.064.000,00;
- 0,4% dei ricavi oltre a euro 2.064.000,00.
A decorrere dal 1° gennaio 2012 non si applica la commissione sul pagamento del carburante per importi inferiori a € 100, effettuato tramite carta di credito, né in capo all’esercente l’impianto né in capo all’acquirente.
Ü CREDITI VERSO P.A.: anche al fine di consentire la cessione pro-soluto nei confronti di banche e intermediari finanziari riconosciuti, su istanza del creditore, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le Regioni e gli enti locali certificano, nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell’istanza, l’eventuale certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
Ü GESTIONE SEPARATA INPS: le aliquote contributive per gli iscritti vengono aumentate dell’1%.
Ü INCREMENTI PRODUTTIVITÀ: viene prorogata per l’anno 2012 la detassazione per l’incremento di produttività del lavoro di cui al D.L. n.93/08.
Ü APPRENDISTATO: per le imprese con un numero di dipendenti pari o inferiore a 9, in capo ai datori di lavoro è previsto uno sgravio contributivo integrale sui contributi maturati nei primi tre anni. A decorrere dal quarto anno l’aliquota si riduce al 10%. La disposizione trova applicazione per i contratti di apprendistato stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016.
(L. n.183 del 12/11/11, G.U. n.265 del 14/11/11)
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