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12/12/2011NEWS DI DICEMBRE 2011

legge di stabilità 2012

Le principali novità per le imprese e i professionisti introdotte dalla Legge di Stabilità 2012

La Legge di Stabilità per l’anno 2012 è stata l’occasione per il Governo uscente di intervenire per la quarta volta negli ultimi mesi in materie di interesse generale. Le novità contenute nella legge presentano indubbi punti di criticità in merito alla loro corretta interpretazione ed applicazione che, stante l’imminenza dell’entrata in vigore prevista nella maggior parte dei casi il 1° gennaio 2012, necessiteranno dei dovuti chiarimenti. Riassumiamo le principali novità che interessano le imprese e i professionisti:

Ü  SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI: è consentita la costituzione di società tra professionisti (Stp), aventi come oggetto l’esercizio di una o più attività professionali regolamentate.
La costituzione può avvenire sotto forma di società di persone, di capitali ovvero di cooperative.

Ü  SINDACO UNICO: nelle società a responsabilità limitata le funzioni di controllo non saranno più svolte da un organo collegiale (Collegio sindacale), ma da un Sindaco unico. Nelle società per azioni aventi ricavi o Patrimonio netto inferiore a 1 milione di euro, lo statuto può prevedere un sindaco unico in luogo dell’organo collegiale.

Ü  BILANCIO SEMPLIFICATO: le società a responsabilità limitata che non hanno l’obbligo di nomina del Collegio sindacale possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato da definirsi con D.M. da adottarsi entro il 30/03/12.

Ü  LIQUIDAZIONI IVA: i limiti per la liquidazione periodica Iva trimestrale sono equiparati a quelli previsti per l’applicazione del regime di contabilità semplificata.

Ü  ESONERO DA TENUTA CONTABILIT: i contribuenti in regime di contabilità semplificata, vale a dire € 400.000,00 per le attività di prestazione di servizi ed € 700.000,00 per altre attività, e i lavoratori autonomi, che effettuano incassi e pagamenti esclusivamente con strumenti di pagamento tracciabili, possono sostituire con gli estratti conto bancari la tenuta delle scritture contabili.

Ü  DISTRIBUTORI DI CARBURANTE: il reddito d’impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante viene ridotto in misura forfetaria dei seguenti importi:

-       1,1% dei ricavi fino a euro 1.032.000,00;

-       0,6% dei ricavi oltre a euro 1.032.000,00 e fino a euro 2.064.000,00;

-       0,4% dei ricavi oltre a euro 2.064.000,00.

A decorrere dal 1° gennaio 2012 non si applica la commissione sul pagamento del carburante per importi inferiori a € 100, effettuato tramite carta di credito, né in capo all’esercente l’impianto né in capo all’acquirente.

Ü  CREDITI VERSO P.A.: anche al fine di consentire la cessione pro-soluto nei confronti di banche e intermediari finanziari riconosciuti, su istanza del creditore, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le Regioni e gli enti locali certificano, nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell’istanza, l’eventuale certezza, liquidità ed esigibilità del credito.

Ü  GESTIONE SEPARATA INPS: le aliquote contributive per gli iscritti vengono aumentate dell’1%.

Ü  INCREMENTI PRODUTTIVITÀ: viene prorogata per l’anno 2012 la detassazione per l’incremento di produttività del lavoro di cui al D.L. n.93/08.

Ü  APPRENDISTATO: per le imprese con un numero di dipendenti pari o inferiore a 9, in capo ai datori di lavoro è previsto uno sgravio contributivo integrale sui contributi maturati nei primi tre anni. A decorrere dal quarto anno l’aliquota si riduce al 10%. La disposizione trova applicazione per i contratti di apprendistato stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016.

(L. n.183 del 12/11/11, G.U. n.265 del 14/11/11)

modello f24

Il modello F24 consentirà anche il versamento delle imposte indirette

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disposto l’estensione delle modalità di versamento tramite modello F24 all’imposta sulle successioni e donazioni; all’imposta di registro; all’imposta ipotecaria; all'imposta catastale; alle tasse ipotecarie; all’imposta di bollo; all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili; all’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine; ai tributi speciali nonché ai relativi accessori, interessi e sanzioni compresi gli oneri e le sanzioni dovuti per l’inosservanza della normativa catastale. A dare attuazione al decreto, stabilendo termini e modalità operative, sarà un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, d’intesa con l'Agenzia del Territorio per i tributi e le altre entrate di sua competenza, ad oggi non ancora emanato.

(Ministero dell’Economia e delle Finanze, Decreto del 08/11/11, G.U. n.266 del 15/11/11)

 

antiriciclaggio

Operazioni in contanti sopra i 2.500 euro: comunicazione non sempre obbligatoria

Le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante sopra i 2.500 euro non concretizzano automaticamente una violazione del divieto di movimentazione di contante per importi superiori a tale soglia e, pertanto, non comportano l’obbligo per gli intermediari finanziari e le banche di effettuare la comunicazione al Ministero dell’Economia. Tale comunicazione è obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la disposizione normativa. È quanto precisa il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con una circolare condivisa con Banca d’Italia, Unità di informazione finanziaria e Guardia di Finanza. Nel documento sono fornite ulteriori indicazioni per quanto riguarda la segnalazione al Mef dei libretti di deposito al portatore superiori a 2.500 euro e non regolarizzati entro il 30 settembre 2011.

(Ministero dell’Economia e delle Finanze, Circolare, 04/11/11)

 

posta elettronica certificata

Proroga al 31 dicembre 2011 della comunicazione al Registro Imprese dell’indirizzo PEC

Il D.L. n.185/08 ha previsto che entro il 29 novembre 2011 tutte le imprese costituite in forma societaria alla data di entrata in vigore del decreto stesso dovessero comunicare al Registro delle Imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata. Il Ministero dello Sviluppo economico ha chiarito che i soggetti che non abbiano comunicato entro la scadenza menzionata al Registro delle Imprese l’indirizzo PEC possono comunque effettuare tale adempimento entro il termine del 31 dicembre 2011, senza incorrere nelle sanzioni previste dall’art.2630 del Codice Civile.

(Ministero dello Sviluppo economico, Circolare n.224402, 25/11/11)

 

acquisto prima casa

Rinuncia da parte del contribuente all’agevolazione se non sono decorsi i 18 mesi

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito il caso di rinuncia volontaria all’agevolazione fruita per l’acquisto della prima casa in data successiva a quella del rogito di acquisto dell’immobile.
Il richiedente può revocare la dichiarazione di intento resa nell’atto di volere trasferire la propria residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile entro 18 mesi dall’acquisto solo se il termine è ancora pendente. Qualora l’acquirente si trovi nell’impossibilità di rispettare l’impegno assunto, è sua facoltà comunicare la revoca della dichiarazione espressa nell’atto e richiedere la riliquidazione con le aliquote ordinarie delle imposte agevolate assolte in sede di registrazione del rogito di acquisto dell’abitazione. In tal modo, non trova applicazione la sanzione del 30% ma dovrà essere versata solamente la differenza di imposta rispetto alla liquidazione delle imposte di registro (o iva), ipotecaria e catastale con le aliquote ordinarie rispetto a quelle agevolate, oltre agli interessi decorrenti dalla data di stipula dell’atto.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.105, 31/10/11)

detrazione 36%

La soglia di spesa agevolabile di 48.000 euro è unica per l’abitazione e le pertinenze

La detrazione Irpef del 36% sulle ristrutturazioni edilizie compete per le spese sostenute fino a concorrenza di un ammontare massimo pari a € 48.000 per unità immobiliare. La Commissione Finanze della Camera ha chiarito che la soglia di spesa, nel caso di intervento agevolabile che riguardi anche la pertinenza dell’abitazione (garage o cantina), va inteso unitariamente, non potendosi considerare un limite autonomo di spesa per l’abitazione e un limite autonomo per la pertinenza.

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, pubblicato sul proprio sito web la versione aggiornata a novembre 2011 della guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”, in cui sono esposte le istruzioni per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste per gli interventi di recupero edilizio.

 (Commissione Finanze, Risposta n.5-05678, 09/11/11)

 

indice dei prezzi al consumo di ottobre 2011

L’Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l’indice mensile

L’Istat ha reso noto l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di ottobre 2011, pubblicato ai sensi dell’art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell’art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L’indice è pari a 103,6. La variazione dell’indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell’anno precedente, è pari a +3,2%. Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2010, per il mese di ottobre 2011 è pari 3,332442.

(Istat, Comunicato, 16/11/11)

 

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